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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI RIETI REGOLAMENTO D'ISTITUTO |
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ART. 1 L’Istituto Tecnico Industriale “ C. Rosatelli” si propone di promuovere: la formazione integrale della personalità degli alunni attraverso lo sviluppo di tutte le loro facoltà, la formazione del senso etico e sociale, la capacità di effettuare scelte libere e giuste nel rispetto delle opinioni altrui. Il raggiungimento di queste finalità è affidato alla volontà d’incontro, di collaborazione, di dialogo e reciproca comprensione delle diverse componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, preside. Gli organi collegiali sono finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuna componente dando all’Istituto i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile. Nella comunità scolastica le singole componenti sono solidalmente responsabili per consentire all’istituto di conseguire i suoi fini educativi. ART. 2 All’interno dell’istituto tutte le componenti godono della libertà di opinione, di associazione e di riunione. Qualora le riunioni si svolgono nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento debbono essere concordate con il Preside, compatibilmente con l’orario di sevizio del personale ausiliario. Alle diverse componenti deve essere consentito l’utilizzo di appositi spazi, nelle bacheche dell’Istituto. L’affissione o la distribuzione di materiale d’informazione all’interno dell’Istituto deve essere sottoposta al visto del Preside. Per l’uso di materiale di cancelleria e di apparecchiatura di stmpa di proprietà dell’Istituto è richiesta l’autorizzazione della Giunta Esecutiva. ART. 3 Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno, con modalità stabilite dall’apposita ordinanza ministeriale. ART. 4 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta, di norma, con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti. L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai singoli membri dell’organo collegiale ed affisso all’albo dell’Istituto. I componenti gli organi collegiali hanno diritto di accesso agli atti inerenti gli argomenti da trattare. ART. 5 Il Consiglio di classe è convocato dal Preside o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. L’assemblea di classe, formata da i docenti, dagli alunni e dai genitori della classe, si riunisce di norma due volte l’anno. ART. 6 Il collegio dei docenti è convocato dal Preside oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. ART. 7 La convocazione e il funzionamento del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono disciplinati dall’apposito regolamento. ART. 8 Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Preside: a) Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell’art. 438 del D.Lg.n. “297/94. b) In periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli insegnanti interessati a norma dell’art. 488 del D.Lg. n. 297/94. Le competenze del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti sono regolate dall’art. 11 del D.Lg. n.297/94. Il comitato di valutazione deve registrare i seguenti dati oggettivi: a) Eventuali sanzioni disciplinari di cui all’art. 492 del D. Lg: n: 297/94; b) Giorni di assenza e i loro motivi, comprese le assenze ingiustificate a riunioni degli organi collegiali; c) Attività prestata in qualità di collaboratore e membro degli organi collegiali; d) Attività di direzione della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori ed altri incarichi disposti dagli organi collegiali; e) Partecipazione a corsi di aggiornamento ed autoaggioranmento; f) Attività di organizzazione culturale e di coordinamento; g) Organizzazione del turismo scolastico; h) Partecipazione alle riunioni di insegnanti dell’Istituto per la elaborazione, la realizzazione e la verifica dei piani di lavoro; i) Eventuali altre attività documentate al servizio dell’Istituto. ART. 9 Le assemblee degli studenti, che possono essere di classe o d’Istituto, costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Non possono svolgersi assemblee nell’ultimo mese di lezione. I rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe e quelli eletti nel Consiglio d’Istituto formano il comitato studentesco dell’Istituto. Il comitato studentesco può svolgere compiti affidatigli dall’assemblea dell’Istituto riunendosi fuori dell’orario delle lezioni nei locali scolastici, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, previa autorizzazione del Preside. ART. 10 L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti. La richiesta, contenente l’ordine del giorno, deve essere presentata almeno cinque giorni prima al preside che ne da comunicazione alle famiglie e al personale della scuola. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. E consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. La partecipazione alle assemblee d’istituto di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee l’anno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. L’assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d’Istituto. Quest’ultimo ha facoltà di esprimere eventuali richieste di modificazione o di integrazione. L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato da chi presiede l’assemblea e dal comitato studentesco. All’assemblea d’Istituto possono assistere, oltre al Preside o a un suo delegato, gli insegnati che lo desiderano. Il preside ha il potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. ART. 11 L’assemblea di classe può aver luogo una volta al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata. Può essere tenuta una seconda volta nel mese quando si svolge al di fuori dell’orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore della medesima materia. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti dagli alunni o di almeno un terzo degli studenti. La richiesta , contenente l’ordine del giorno, deve essere presentata al Preside almeno cinque giorni prima. Hanno diritto di assistere all’assemblea gli insegnanti della classe e il Preside che ha il potere d’intervento nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. ART. 12 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e quelli eletti nel Consiglio d’Istituto possono esprimere un comitato di genitori dell’istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbano essere concordate di volta in volta con il Preside. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell’assemblea ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori. Il Preside, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. L’assemblea dei genitori, deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All’assemblea di classi o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’Istituto. ART. 13 Gli alunni entrano nell’Istituto nei 10 minuti che precedono l’inizio delle lezioni. All’inizio delle lezioni non verrà più consentito l’accesso alle aule. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di ingresso sono ammessi in classe, con decisione del Preside o del Collaboratore delegato, all’inizio dell’ora successiva. Qualora gli alunni chiedano di lasciare l’Istituto prima del termine normale delle lezioni, il Preside o il Collaboratore delegato ne valuterà i motivi informandone preventivamente, se possibile, i genitori, salvo che l’uscita anticipata avvenga su richiesta dei medesimi. Durante l’intervallo tra la terza e quarta ora l’assistenza nelle aule viene esplicata dai docenti della terza ora, mentre nei corridoi la sorveglianza viene esplicata dal personale ausiliario. Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene sotto sorveglianza del personale docente e non docente di turno. ART. 14 Tutti gli alunni devono essere forniti del libretto personale delle giustificazioni. Gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze, mentre quelli minorenni debbono essere giustificati dal padre o da chi esercita la patria potestà, la cui firma deve essere apposta sul libretto e convalidata dal Capo d’Istituto. Dopo cinque assenze, in ogni caso, viene data comunicazione scritta alla famiglia. Le assenze vengono giustificate dall’insegnante della prima ora, salvo quelle superiori a cinque giorni che sono giustificate dal Capo d’Istituto o dal Collaboratore dietro presentazione di certificato medico. Le assenze devono essere giustificate il giorno di rientro a scuola. Il Preside o il collaboratore delegato ha facoltà di ammettere temporaneamente in classe gli alunni che si presentano sforniti di giustificazione, dopo averne valutati i motivi. In caso di ulteriore mancata giustificazione, gli alunni verranno riammessi solo se accompagnati dai genitori. Eventuali assenze collettive effettuate dagli alunni nel corso dell’anno scolastico e considerate ingiustificate influiranno, a giudizio del Consiglio d’Istituto, sulla determinazione dei giorni da utilizzare per il viaggio di istruzione o per attività parascolastiche. ART. 15 Avendo le lezioni la durata di soli 50 minuti, è indispensabile trarre da esse il massimo profitto; pertanto durante il cambio degli insegnanti gli alunni sono tenuti a restare in aula in attesa dell’arrivo dell’insegnante dell’ora successiva in modo da garantire l’ordinato svolgimento delle lezioni. E’ consentita l’uscita dall’aula di un solo alunno alla volta e solo nei casi di effettiva necessità. E’ assolutamente vietato per tutti fumare nei locali dell’istituto. ( Legge 11/11/1975 n. 584 art. 7). Coloro che direttamente o indirettamente provocano danni all’ambiente o alle suppellettili sono tenuti al risarcimento dei danni provocati, ferme restando le eventuali sanzioni disciplinari. ART. 16 Tutti gli insegnanti sono tenuti alla rigorosa osservanza dei rispettivi orari o a trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il Preside predispone i mezzi di controllo atti a consentire il normale funzionamento dell’istituto. ART. 17 I genitori possono conferire con il Capo d’Istituto o i Collaboratori, in qualunque momento. Ogni insegnante, un’ora alla settimana, rimane a disposizione per il colloquio con i genitori. L’orario completo per tale ricevimento viene esposto all’albo dell’Istituto. Sono previsti, inoltre, almeno due incontri annuali, ripartiti per il quadrimestre, di tutti gli insegnanti con genitori. ART. 18 E’ vietato raccogliere fondi, per qualsiasi motivo, all’interno dell’Istituto, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Giunta Esecutiva. ART. 19 L'uso dei locali d'istituto e delle attrezzature culturali, didattiche e sportive è autorizzato dal consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 12 della legge 4/08/77 n. 517, secondo i criteri fissati dal Consiglio Scolastico Provinciale. ART. 20 Deve essere garantito nel modo più ampio possibile l'accesso alla biblioteca d'Istituto da parte di tutte le componenti. Per assicurare la piena funzionalità dei servizio:
ART. 21 Gli alunni possono avere accesso ai laboratori esclusivamente con la presenza dei docenti che hanno responsabilità diretta sulla vigilanza dei medesimi. La consegna del materiale e degli strumenti per le esercitazioni è effettuata dall'Assistente tecnico che assicurerà anche il necessario supporto tecnico durante lo svolgimento delle esperienze didattiche. A ciascun alunno o gruppo di alunni è deve essere assegnato un posto fisso nel laboratorio (annotato sul registro del Docente). L'alunno o il gruppo di alunni è responsabile della corretta utilizzazione e della conservazione del posto di lavoro, del materiale e degli strumenti che gli vengono affidati. E' vietato agli alunni tentare riparazioni o manomissioni delle apparecchiature. Le esperienze didattiche e le esercitazioni devono essere svolte con il più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza (ordine di servizio n. 31 del 10/02/'96). Al termine di ogni lezione gli Insegnanti controlleranno che non siano state danneggiate le apparecchiature utilizzate, ne sottratte attrezzature o materiali, riconsegnandole all'Assistente tecnico che provvede alla loro conservazione. Sui computer in dotazione ai vari laboratori può essere installato soltanto il software autorizzato dalla Presidenza. E' assolutamente vietato utilizzare altri programmi e caricare dischetti di qualsiasi tipo o duplicare quelli in dotazione alla scuola. L'osservanza del presente articolo è affidata alla diretta responsabilità per quanto riguarda di competenza - dei Docenti di teoria, degli Insegnanti tecnico-pratici e degli Assistenti tecnici.
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